Navigazione da diporto e zone di mare
La navigazione da diporto è quella svolta a scopi sportivi o ricreativi, senza fine di lucro. Resta diporto anche l'uso commerciale di un'unità da diporto, purché lo scopo dell'utilizzatore finale sia sportivo o ricreativo. La navigazione ad uso privato ha invece fini diversi sia dal lucro sia dal diporto. La navigazione interna si svolge su laghi, fiumi, canali e altre acque non marittime; quella internazionale tra porti di Stati diversi; quella promiscua con navi marittime in acque interne delimitate, o viceversa.
Le acque interne marittime stanno tra la linea di costa e la linea di base del mare territoriale: lì e nel mare territoriale lo Stato ha piena sovranità. L'alto mare comincia oltre le 12 miglia. Il litorale è diviso in Direzioni marittime, Compartimenti e Uffici circondariali; le funzioni amministrative spettano alle Capitanerie di porto, organi periferici dello Stato.
Nave, galleggiante e unità da diporto
La nave è qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche per rimorchio, pesca o diporto; è un bene mobile registrato. Il galleggiante è una costruzione adibita a ogni altro servizio della navigazione, escluso il trasporto, ad esempio perché priva di propulsione propria. Le navi maggiori sono le alturiere, abilitate oltre 20 miglia; le minori sono costiere, portuali o di navigazione interna.
Le unità da diporto si classificano per lunghezza dello scafo:
- Natante: fino a 10 metri, oppure a remi di qualsiasi lunghezza; escluse le moto d'acqua.
- Imbarcazione: da 10 a 24 metri.
- Nave da diporto: oltre 24 metri, senza lunghezza massima; maggiore oltre 600 TSL, minore fino a 600. Può essere anche un commercial yacht.