Il PRA: che cos'è e a cosa serve
Il Pubblico Registro Automobilistico nasce con la legge del 1927 ed è impostato su base reale: ogni posizione segue il veicolo, non la persona. È tenuto dall'ACI, ente pubblico non economico. Con la prima iscrizione il veicolo diventa un bene mobile registrato e si presume, fino a prova contraria, di proprietà dell'intestatario. Devono essere iscritti, tra gli altri, autovetture, autocarri e i rimorchi di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t.
La trascrizione di una vendita rende l'atto conoscibile a tutti e opponibile ai terzi: per i trasferimenti di proprietà la pubblicità ha valore dichiarativo, mentre per l'ipoteca ha valore costitutivo. La priorità è garantita dalla numerazione progressiva assegnata dal sistema informatico. L'obbligo per l'acquirente di trascrivere il passaggio di proprietà è previsto dal Codice della strada. Il comodato d'uso non si annota né si trascrive.
Visure e certificati
Chiunque può chiedere una visura per targa e conoscere intestatario, dati tecnici, vincoli e gravami. La visura nominativa è ammessa solo in certi casi: l'intestatario per i veicoli suoi, l'erede per quelli del defunto. Il certificato cronologico riporta tutti i proprietari succeduti, i dati tecnici, i vincoli e gli eventuali fermi amministrativi.
I titoli e l'autentica della firma
Per trascrivere una vendita servono un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, in originale o copia conforme. L'atto pubblico è redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Anche con il Documento Unico (DU) i titoli restano quelli del Codice civile e delle norme speciali. La dichiarazione unilaterale di vendita è firmata dal solo venditore e contiene, tra l'altro, i dati dell'acquirente; la normativa PRA prevede l'indicazione del prezzo.